soci fondatori
Maria Rita
Baciarello
Fabio
Bracciantini
Massimo
Caiello
Maria Grazia
Cipriani
Averina
Gambelli
Claudio
Graziani
Gilberto
Graziani
Luigi
Morelli
Marcello
Olimpieri
Vittorio
Papa
Lidia
Porcari
Gabriella
Prosperini
Carlo
Sborra
Marco
Sciarra
Tersilio
Sciarra
Simonetta
Zappitello
Felice
Zazzaretta
Orvieto
2 febbraio 2004 |
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Statuto
della Associazione «La Cava e i Cavajoli» |
Art. 1 - E' costituita una associazione denominata "La Cava
e i Cavajoli" con sede in Orvieto (TR), Via Malcorini n°1. Essa
non persegue fini di lucro e non ha come oggetto l'esercizio di attività
commerciale.
Art. 2 - La durata della associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 3 - L'associazione si propone di valorizzare e promuovere
Via della Cava e l'antico quartiere della Cava attraverso il recupero
delle tradizioni, la rivalutazione e il potenziamento delle attività
artigianali, eno-gastronomiche, produttive, turistiche, sociali e
culturali, attraverso la realizzazione e la promozioni di eventi,
manifestazioni, mostre, campagne stampa, scambi culturali e gemellaggi
con altre realtà, nonché iniziative di carattere ricreativo e socio-culturale.
L'associazione potrà: convenzionarsi, associarsi e collaborare con
persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e/o privati, associazioni
interessati alle stesse discipline; dare facoltà sia a privati, singoli
o in gruppi, che a scuole ed associazioni di carattere artistico,
di frequentare i propri locali, qualora in possesso, ed utilizzare
le apparecchiature in essi eventualmente installate. L'associazione
potrà inoltre promuovere ogni iniziativa utile per il conseguimento
delle proprie finalità.
Art. 4 - Avendo l'associazione finalità esclusivamente culturali
ed artistiche, essa si prefigura senza alcuna distinzione etnica,
religiosa, ideologica e politica, nel pieno rispetto dei principi
di democrazia, apartiticità e aconfessionalità. A questo proposito
è fatto divieto assoluto ai soci di promuovere, nell'ambito dell'associazione,
qualsiasi iniziativa o manifestazione di carattere politico che possa
in qualunque modo distogliere o ledere gli effettivi scopi dell'associazione.
Art. 5 - Possono essere iscritti alla Associazione le persone
fisiche che siano interessate al raggiungimento degli scopi dell'associazione
stessa i quali abbiano proposto domanda di ammissione e la cui domanda
sia stata accolta. All'atto di ammissione i nuovi associati dovranno
versare la quota di ammissione che verrà stabilita annualmente dall'assemblea
degli associati.
Art. 6 - Gli associati avranno diritto di usufruire di tutte
le attrezzature e di tutti i servizi della Associazione previa autorizzazione
del Consiglio Direttivo. Essi sono obbligati: a) ad osservare lo Statuto
e le deliberazioni adottate in conformità dello stesso; b) a versare
la quota di ammissione e a versare il contributo annuo fissati dall'assemblea.
E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori
di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
della associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
È fatta salva la possibilità del suo trasferimento a causa di morte,
da valutare in sede di Consiglio Direttivo.
Art. 7 - La qualità di associato si perde: a) per morte; b)
per recesso da comunicarsi da parte del socio al Presidente; c) per esclusione, che viene deliberata dall'assemblea,
oltre nei casi previsti dalla Legge, quando nei confronti dell'associato
sia stata accertata: - la inosservanza delle disposizioni statutarie
e delle decisioni dell'assemblea legalmente prese; - l'inadempimento,
senza giustificato motivo, degli obblighi assunti verso l'associazione.
Art. 8 - Sono organi della Associazione: - l'Assemblea degli
Associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente dell'Associazione
e del Consiglio Direttivo; - il Vice Presidente dell'Associazione
e del Consiglio Direttivo; - il Segretario, eventualmente esterno
al Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti, esterno
al Consiglio Direttivo.
Art. 9 - L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione
ed è formata da tutti gli associati in regola con i contributi associativi.
Ciascun socio dispone in assemblea di un voto. L'assemblea è convocata
almeno una volta all'anno dal Presidente della Associazione nel periodo
dal 1° gennaio al 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità o ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.
L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso da spedirsi almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine
del giorno, la data e l'ora della prima, eventualmente della seconda
convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo
la prima. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. L'assemblea
delibera su quanto a lei demandata per legge o per statuto; in particolare
delibera sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo preventivo
predisposti dal consiglio direttivo; sugli indirizzi e le direttive
generali dell'associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo,
sull'ammontare delle quote di ammissione e delle quote annuali; approva
eventuali regolamenti interni e loro modifiche; in sede straordinaria
delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
e sullo scioglimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal
Presidente; in mancanza del Presidente l'assemblea sarà presieduta
dal Vice Presidente o da persona delegata dal Presidente stesso. Delle
riunioni delle assemblee si redige apposito verbale che dovrà essere
riportato su apposito libro dei verbali.
Art. 10 - L'amministrazione della Associazione è affidata ad
un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo
di 5 (cinque) membri liberamente eletti tra gli associati dell'assemblea
che ne determina il numero. I consiglieri che subentrano al primo
Consiglio Direttivo eletto al momento della costituzione della Associazione
stessa, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili, salvo cause di forza maggiore sancite dall’unanimità dell’Assemblea dei Soci, per non
più di due mandati consecutivi, ovvero dopo due bienni consecutivi
di appartenenza al Consiglio Direttivo essi dovranno astenersi dal
ricoprire la carica di consigliere per almeno un biennio. I consiglieri
non hanno diritto ad alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso
delle spese sostenute per l'associazione. Qualora uno dei membri del
Consiglio Direttivo dovesse dimettersi o ritirarsi per qualsiasi motivo
dalla carica, subentrerebbe al suo posto il primo dei non eletti nell'ultima
votazione per la nomina del Consiglio stesso, in mancanza di tale
figura si provvederebbe ad indire una nuova elezione per il ripristino
del consigliere dimissionario e ritiratosi. Il Consiglio nomina nel
proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
suoi membri e comunque almeno una volta all'anno. Per la validità
delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
dei voti, decide il voto del Presidente.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Inoltre:
nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; decide
sulle domande di ammissione a soci e ne accetta le dimissioni; compila
il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'assemblea
degli associati; predispone i regolamenti interni che vengono approvati
dall'assemblea.
Art. 12 - Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza
della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di sua
assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 13 - Il Segretario provvede alla tenuta dei libri sociali;
trascrive i verbali del Consiglio e della assemblea, tiene la contabilità;
è custode del patrimonio dell'associazione.
Art. 14 - Il patrimonio della associazione è costituito: a)
dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà della
Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio. Le entrate della Associazione sono costituite: a) dalle
quote associative; b) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni
ad esse e comunque da attività della Associazione; c) da ogni entrata
che concorra ad incrementare l'attività sociale; in particolare è
prevista l'istituzione della figura di "Sostenitore" della associazione,
qualifica riconosciuta a chi vorrà versare in maniera estemporanea
un contributo minimo stabilito annualmente dall'assemblea; tali sostenitori,
qualora non soci, non hanno diritto di voto, né nessun altro diritto
né obbligo nei confronti della associazione.
Art. 15 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere un rendiconto
economico e finanziario per l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione
entro il mese di aprile dell'anno successivo. E' vietato distribuire
anche in modo indiretto utili o anche avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli
associati possono prendere visione del rendiconto presso la sede della
Associazione nella settimana che precede l'assemblea.
Art. 16 - In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi
motivo, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori all'interno della
stessa determinandone i poteri; il patrimonio dell'ente dovrà obbligatoriamente
essere devoluto per il restauro e la conservazione della Chiesa della
Madonna della Cava in Orvieto e/o ad altra associazione con finalità
analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 - Negli anni in cui non è prevista l'elezione del Consiglio
Direttivo, a partire dal secondo anno di vita della associazione,
vengono eletti tra gli iscritti i Revisori dei Conti. Questi sono
in numero di tre effettivi, che nomineranno all'interno il proprio
Presidente. I revisori durano in carica anni 2 (due), andando in tal
modo a controllare sull'operato del secondo anno di un Consiglio Direttivo
e sul primo di quello successivo. Il collegio dei Revisori dei Conti
deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza
del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello
statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, e partecipa alle assemblee, ove presenta la propria
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti,
in sede di assemblea, dovranno astenersi dalle votazioni concernenti
l'approvazione dei bilanci e comunque riconducibili a questioni inerenti
le scritture contabili e la corretta amministrazione della associazione,
qualora dette votazioni siano conseguenza di una relazione dei membri
del collegio stesso in sede di assemblea. In caso di dimissione o
del ritiro di uno dei Revisori dei Conti si provvederà alla nomina
del primo dei non eletti per una tale carica, analogamente a quanto
previsto per i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto nel presente
statuto, si applicano le norme vigenti in materia.
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